Maggio 2, 2022
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Il Superbonus 110% è una delle agevolazioni fiscali messe in campo dallo Stato italiano nel preciso intento di andare incontro alle esigenze di un settore vitale per la nostra economia, ovvero quello edilizio.

Senza di esse, infatti, per molte famiglie sarebbe impossibile poter pensare a lavori di ristrutturazione della propria abitazione, considerati i costi necessari e i livelli salariali sempre più bassi, tali da riflettersi in maniera pesante sui bilanci domestici. Venendo meno questo sostegno, non solo i lavori in questione verrebbero rimandati sine die, ma molte imprese sarebbero costrette a licenziare i lavoratori in attesa di tempi migliori.

Si calcola in effetti in decine di migliaia il numero di posti salvati dalla loro introduzione, come spiega in maniera esauriente un rapporto elaborato dal CRESME in concorso con il servizio studi della Camera dei Deputati. Da quanto scritto al suo interno emerge come proprio grazie all’introduzione dell’ecobonus dal 1998 al 2016 addirittura il 55% delle famiglie italiane abbia tratto la spinta decisiva per usufruire delle detrazioni fiscali, andando in tal modo a realizzare più di 14,2 milioni di interventi.

L’operazione si è quindi tramutata in un aiuto decisivo per il settore edilizio, in particolare dopo il 2008, quando la crisi economica che ha fatto seguito allo scoppio della bolla dei Mutui Subprime si è sommata alle politiche di austerity. Prosciugati i bilanci domestici, senza le agevolazioni fiscali la filiera dell’abitare sarebbe andata incontro ad una vera e propria crisi di sistema, tale da comportare licenziamenti di massa. Evitati appunto dall’afflusso di preziose risorse conseguenti ai bonus edilizi. La stessa logica che ha spinto il governo Conte a varare il Superbonus 110%.

Superbonus 110%: di cosa si tratta

Il Superbonus 110% è stato introdotto con l’approvazione del Decreto n.34/2020 (Decreto Rilancio, art. 119) poi convertito in Legge n. 77/2020, e consente la realizzazione di interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (Ecobonus) e per la messa in sicurezza dal rischio sismico (Sismabonus) ottenendo per gli stessi uno sconto fiscale pari al 110% della cifra investita. Con la Legge di Bilancio 2022 le misure in questione sono state prorogate sino al 31 dicembre 2025, anche se in un quadro che prevede la progressiva riduzione dello sconto a partire dal 1° gennaio 2024.

Lo scopo, come per tutti i bonus precedenti, è quella di fornire strumenti in grado non solo di proteggere un settore fondamentale come quello edilizio, ma anche di attutire i danni fatti alla nostra economia dalla pandemia di Covid.

Come funziona

Il funzionamento del Superbonus 110% è molto semplice. In pratica, coloro che optano per l’esecuzione di lavori tesi alla ristrutturazione all’interno di un immobile di proprietà, possono contare su una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per gli interventi eseguiti. Il superbonus si può però applicare a non più di due immobili di proprietà.

Tra le spese che possono essere detratte ci sono tutte quelle necessarie per la realizzazione dei lavori, come i costi di progettazione, tesi allo smaltimento dei detriti o gli onorari per le perizie eseguite dai professionisti.

Occorre anche sottolineare come sia possibile per chi matura il diritto a scegliere optare tra tre soluzioni:

  1. il credito d’imposta da dividere nelle dieci annualità successive all’inizio dei lavori;
  2. lo sconto in fattura;
  3. la cessione del credito ad un terzo soggetto, ad esempio una banca o un intermediario finanziario.

In ognuna delle ipotesi previste, comunque, il risultato non cambia: i lavori eseguiti, infatti, non costeranno nulla e non peseranno sul bilancio familiare. Con un ulteriore vantaggio, quello derivante dall’aumento di valore dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori.

Quali sono i requisiti di accesso al Superbonus 110%?

Naturalmente, prima di dare luogo ai lavori, ci si deve sincerare di avere i requisiti pretesi per poter accedere all’erogazione del beneficio fiscale. In particolare, i requisiti di accesso sono i seguenti:

  • il bonus viene erogato esclusivamente nel caso in cui i lavori in oggetto siano in grado di garantire un miglioramento di almeno 2 classi energetiche oppure, ove non sia possibile per ovvi motivi, di una sola che sia però la più alta conseguibile. A testimoniare tale aumento di classi energetiche deve essere un Attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da parte di un tecnico provvisto di abilitazione;
  • viene altresì concesso nel caso in cui gli interventi portino ad un abbattimento del rischio sismico. Il Sismabonus 110 il quale, però, a partire dal 1° gennaio 2022 viene accordato soltanto nelle zone che siano state colpite da un terremoto a partire da aprile 2009. Occorre anche sottolineare come nel caso di un adeguamento antismico sia possibile usufruire di una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità, agevolazione che non è però cedibile.

Quali sono gli interventi ammessi con il Superbonus 110%?

Altra informazione chiave da tenere in considerazione è poi quella relativa agli interventi ammessi. In pratica a rientrare nell’agevolazione sono gli interventi trainanti e trainati. I secondi vengono anch’essi prorogati sulla base delle scadenze previste per i primi e ne hanno diritto esclusivamente nel caso in cui siano realizzati contestualmente ad almeno uno dei seguenti interventi trainanti:

  • isolamento termico, più noto come cappotto termico, delle “superfici opache verticali, orizzontali e inclinate” su più del 25% della “superficie disperdente lorda dell’edificio”, ovvero quella che lo va a delimitare esternamente, oppure dell’unità immobiliare posizionata all’interno degli edifici plurifamiliari, indipendente e tale da disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati in questo ambito devono essere in grado di rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 11 ottobre 2017;
  • gli interventi a carico delle parti comuni degli edifici tesi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi di riscaldamento centralizzati (a partire da quelli a condensazione o a pompa di calore), per il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • gli interventi effettuati su immobili unifamiliari, oppure su unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti alternativi per il riscaldamento, per il raffrescamento o la produzione di acqua calda sanitaria.

I cosiddetti interventi di riqualificazione energetica trainati vengono elencati nell’art. 14 del decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 63/2013. Tra di essi rientrano:

  • la sostituzione degli infissi e l’installazione di schermature solari (con riferimento al bonus infissi);
  • l’installazione di micro-generatori per la fornitura di energia;
  • quella degli impianti adibiti alla ricarica di veicoli elettrici, in questo caso con un tetto massimo di spesa pari a 3mila euro;
  • la demolizione e la ricostruzione di un immobile, a patto che i lavori siano in grado di dare luogo ad un miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto a quelle che caratterizzavano il vecchio edificio.

Per quanto riguarda invece il Sismabonus, gli interventi trainanti (art. 16, DL 63/2013) sono:

  • quelli antisismici generici;
  • gli interventi che hanno come finalità la riduzione del rischio sismico di una o due classi;
  • i lavori tesi alla riduzione del rischio sismico di una o due classi che siano effettuati sulle parti comuni di condomini o similari;
  • la demolizione e la conseguente ricostruzione di edifici i quali vengano effettuate da imprese edilizie e rivenduti entro e non oltre 18 mesi.

Superbonus del 110%: quali sono i limiti di Spesa

Altro aspetto importante da considerare, per non farsi trovare impreparati, è poi quello relativo ai limiti di spesa. Occorre infatti specificare che per ogni tipo di intervento esistono dei limiti in tal senso, i quali vanno a variare in base alla tipologia dell’edificio.

Per quanto concerne il tetto di spesa gravante sugli interventi trainanti, ad esempio il cappotto termico oppure i lavori finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione, ecco quanto previsto in dettaglio.

Per quanto concerne gli interventi di isolamento termico:

  • un massimo di 50mila euro per gli immobili unifamiliari o indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari;
  • di 40mila euro ad unità nel caso in cui si tratti di edifici da uno a otto unità immobiliari;
  • di 30mila euro per ognuna ove le unità immobiliari superino il numero di otto.

Nel caso i lavori siano tesi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione:

  • una detrazione massima pari a 30mila euro nel caso di edifici unifamiliari o indipendenti all’interno di un immobile plurifamiliare;
  • di 20mila euro per unità ove gli interventi riguardino le parti comuni in un edificio costituito al massimo da otto di esse;
  • di 15mila euro nell’eventualità che l’edificio oggetto dell’intervento sia composto da più di otto unità.

Nel caso degli interventi trainati, i massimali di spesa previsti sono invece i seguenti:

  • ove sia prevista l’installazione di impianti fotovoltaici il tetto di spesa previsto si attesta a quota 48mila euro per ogni singola unità immobiliare, con limite di spesa di 2.400 euro per kWh. Tale limite cala a 1.600 euro ogni kWh ove si tratti di lavori di demolizione, ricostruzione o per le nuove costruzioni;
  • nel caso in cui si proceda all’installazione di sistemi di accumulo il massimale per singola unità è di 48mila euro, con un limite di 1.000 euro per kWh, in cui sono comprese anche le spese per l’impianto fotovoltaico e il costo del sistema di accumulo integrato;
  • per quanto riguarda invece la sostituzione degli infissi, la detrazione massima prevista arriva sino a quota 60mila euro per unità abitativa.

Infine, i limiti di spesa previsti per gli interventi antisismici, ovvero il Sismabonus. In questo caso, il tetto previsto è situato a quota 96mila euro, nel caso in cui si decida di optare per la detrazione fiscale. Ove invece, al contrario, il beneficiario decida di procedere alla cessione del credito a un’impresa di assicurazione in contemporanea con la firma di una polizza tesa a coprire il rischio di calamità naturali, l’agevolazione passa dal 19 al 90%.

Va anche segnalato come per quanto riguarda i lavori collegati al Sismabonus, essi devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico in base alle rispettive competenze professionali. Professionisti i quali devono naturalmente essere dotati di regolare iscrizione ai relativi Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza per essere in grado di farlo.

Quali sono i beneficiari del Superbonus 110%:?

I beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione ecobonus al 110 per cento sono molti e in particolare rientrano nella categoria le persone fisiche, i condomìni, gli istituti autonomi case popolari (IACP), le onlus, le organizzazioni che si dedicano al volontariato o facenti parte del cosiddetto terzo settore, le cooperative “di abitazione a proprietà indivisa” e le società dilettantistiche che intendano procedere al rifacimento degli spogliatoi per gli impianti sportivi in cui sono alloggiate.

L’agevolazione è valida nel caso delle prime e seconde case in condominio, posizionate all’interno di edifici plurifamiliari e dotate di ingresso indipendente, e unifamiliari. Al contrario non possono usufruirne gli immobili di lusso, ovvero quelli che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili) A/8 (ville) e  A/9 (palazzi di pregio storico e castelli).

Le polemiche sul Superbonus 110%

Il Superbonus 110% era stato quindi concepito come un modo per trainare l’economia italiana in un momento complicato come quello successivo alla comparsa del Covid in Italia. Nella situazione che si era venuta a creare, l’ipotesi di provare a dare nuovo impulso ai lavori di ristrutturazione, con un occhio di riguardo all’efficientamento energetico delle abitazioni poteva in effetti essere considerata positivamente.

Come al solito, però, una serie di errori da parte della politica ha dato luogo a polemiche spesso serrate, in quanto i decreti attuativi del provvedimento ne hanno in buona sostanza snaturato le intenzioni iniziali, portando infine ad un vero e proprio blocco.

Il riferimento è in particolare alle mosse del governo guidato da Mario Draghi, il quale ha dato una stretta severa alle cessioni dei crediti fiscali, tale da mettere letteralmente in ginocchio le imprese, paralizzando di fatto il settore e l’indotto.

Le proteste non hanno tardato ad arrivare, ad esempio da Partitalia, che insieme alle associazioni Class Action Nazionale dell’Edilizia e Faci-Federazione Artigiani Commercianti Italiani ha indetto una manifestazione di protesta cui hanno aderito molti partiti che pure fanno parte della maggioranza (ennesimo controsenso all’italiana). Una manifestazione la quale ha fatto seguito all’annuncio di tutti i maggiori istituti bancati italiani (a partire da Unicredit e Intesa Sanpaolo) relativo allo stop dell’acquisto di crediti fiscali, arrivato a poche settimane di distanza da quello analogo di Cassa Depositi e prestiti. In pratica, le imprese hanno anticipato soldi che non riescono a recuperare in quanto al momento è tutto fermo, in attesa di nuove indicazioni le quali, però, vanno sempre a creare una situazione di indefinitezza.

Le novità del 2022

Le proteste che stanno montando sono la diretta conseguenza di una notevole confusione, quella che sta caratterizzando le decisioni del governo al proposito. In particolare, nel corso del 2022 sono state molte le novità, spesso contrastanti, a causa dell’azione esercitata da forze con interessi di parte.

Dopo la sua nascita all’interno del decreto dedicato al rilancio del Paese e le modifiche con quello a sua volta approntato per semplificare il quadro normativo, anche con l’ultima legge di bilancio il Superbonus 110% ha visto l’ennesimo mutamento in relazione alla proroga differenziata per i condomini e le ville unifamiliari, la cui scadenza non è più vincolata al tetto Isee. 

Ad esse sono poi andate ad aggiungersi altre modifiche apportate all’ecobonus 110 (e per gli altri bonus casa) previste non solo dalla legge di bilancio, ma anche dal decreto anti-frode e da quello noto come sostegni ter.

Per quanto concerne la proroga prevista dalla legge di bilancio 2022, la prima notazione è relativa al trattarsi di una proroga differenziata. In pratica si prevede:

  • una proroga al 2023 del Superbonus 110% per quanto concerne i condomini e gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche nel caso in cui siano di proprietà di persone fisiche;
  • sino al 2025 invece per i condomini e gli edifici i quali siano composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota decrescente, pari al 70% nel 2024 e al 65% nell’anno successivo;
  • al 31 dicembre del 2023 nel caso relativo agli immobili di proprietà delle cooperative, i quali sono in pratica equiparati alla scadenza prevista per gli ex IACP, sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato almeno il 60% dei lavori.

Un discorso a parte deve essere riservato alle case unifamiliari e le villette. Nel loro caso, infatti, la legge di bilancio 2022 ha fissato una proroga per le case unifamiliari al 31 dicembre 2022 eliminando il vincolo collegato al tetto Isee di 25mila euro, introducendo però quello relativo al conseguimento del 30% dei lavori al 30 giugno 2022. Percentuale la quale si deve riferire al complesso dei lavori e non ai singoli interventi.

Nel caso relativo alla scadenza delle detrazioni per quanto concerne l’installazione di un sistema solare fotovoltaico, la stessa è stata oggetto di un riallineamento a quella degli altri lavori che sono oggetto del Superbonus 110%.

In quanti anni è possibile usufruire della detrazione 110%?

Per coloro i quali decidono di optare per la detrazione del Superbonus 110 all’interno della dichiarazione dei redditi, la suddivisione della detrazione muta a seconda dell’anno in cui vengono sostenute le spese, in tal modo:

  • per le spese che sono state sostenute nel corso del 2020 e del 2021, la detrazione è in cinque rate di pari importo;
  • per quanto concerne invece le spese effettuate nel corso del 2022, la detrazione sarà invece spalmabile sulla dichiarazione dei redditi in quattro rate, sempre di pari importo.

Occorre inoltre ricordare come per le spese che sono state sostenute per ristrutturare ed efficientare la casa da un punto di vista energetico viene utilizzato il principio di cassa. Cosa vuol dire? Che le spese si considerano sostenute nell’anno in cui sono state effettivamente pagate e non vanno a dipendere dalla data del bonifico effettuato. Con la parziale eccezione relativa ai condomini, per i quali fa fede la data del bonifico del condomino e non quella relativa al versamento delle rate da parte dei singoli condomini.

La legge di bilancio 2022 ha poi sancito la proroga per quanto riguarda lo sconto in fattura e la cessione del credito per il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025, mentre nel caso degli altri bonus casa la proroga è fino al 31 dicembre 2024.

Come abbiamo ricordato, anche il decreto anti-frode si è occupato della materia. Il provvedimento è stato approvato il passato il 12 novembre 2021 e si è occupato in pratica dell’intero settore dei bonus. A tal proposito si può dire che la ratio la quale lo ha caratterizzato è quella di porre un argine alle frodi che hanno colpito i bonus edilizi dopo la decisione di estendere la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Tra le norme di maggior rilievo previste al suo interno, c’è in particolare la possibilità conferita all’Agenzia delle Entrate di sospendere per un periodo non superiore a trenta giorni l’efficacia per quanto riguarda la comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dall’invio di quella relativa all’avvenuta cessione del credito.

Tra le tante disposizioni che lo compongono, il decreto anti-frode ha sancito anche la non applicabilità delle stesse agli interventi di edilizia libera e quelli il cui importo va ad attestarsi sotto i 10mila euro. La ragione è in questo caso da ricercarsi nel fatto che operando in tal modo non saranno obbligatori il visto di conformità e l’asseverazione delle spese per tutti i bonus edilizi nel caso in cui di decida di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Una novità tira l’altra

Nel continuo bailamme che ha caratterizzato la discussione sul Superbonus 110%, l’ultima puntata è quella relativa alla rimodulazione della cessione del credito. Se, infatti, in precedenza la stessa era stata limitata con le norme rientranti nel decreto sostegni ter a tre volte, il decreto bollette ha pensato bene di introdurne una quarta, riservando tale opportunità esclusivamente a favore dei correntisti della banca cessionaria (escludendo al tempo stesso la responsabilità in solido della stessa, la quale era invece stata prevista dalla prima formulazione del provvedimento).

E, ancora, nella risoluzione al Def, è contenuta la richiesta di allentare i limiti previsti nel caso della cessione dei crediti edilizi, facendo in modo da renderli possibili anche a istituti che non siano banche o assicurazioni.

Infine, la posticipazione per quanto riguarda la comunicazione dei lavori per la cessione del credito, a favore di imprese e titolari di partite IVA. Con la nuova formulazione è stata posticipata al 15 ottobre 2022, mentre per i rimanenti il termine è quello del 29 aprile, sempre dell’anno in corso. 

La Redazione

Mi chiamo Giuseppe e sono il fondatore di GreenYourLife, un blog pensato per fornire informazioni e consigli utili per uno stile di vita più sostenibile. Sono nato e cresciuto in uno dei posti più belli del mondo, la Sardegna, e sono sempre stato attento alle tematiche ambientali.

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